sabato 9 luglio 2011

Importante Vittoria dei Cittadini per la democrazia e la partecipazione

Una giusta sentenza contro il comportamento e l'arroganza di certi amministratori che dovrebbero vergognarsi di chiamarsi tali.
Importante Vittoria dei Cittadini per la democrazia e la partecipazione

Il Tar Catania ha sospeso la delibera del Consiglio comunale che impediva le riprese audiovisive a chiunque non fosse un giornalista iscritto all'albo e non fosse stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione.
Il Tar ha ritenuto che il regolamento comunale sia stato adottato in violazione dei "....diritti di partecipazione attiva dei cittadini all’attività dell’amministrazione comunale...".

la delibera contro cui si è attivato il Ricorso al TAR:



N. 00920/2011 REG.ORD.CAU.
N. 01878/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2011, proposto da:

Onlus Lamis, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Michele Giarrusso, con domicilio eletto presso Mario Michele Giarrusso in Catania, piazza G. Verga, 5;

contro
Comune di Augusta, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rossignoli, con domicilio eletto presso Alberto Azzaro in Catania, piazza Iolanda, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del Consiglio Comunale del 10/01/2011 recante approvazione del regolamento che disciplina le riprese delle sedute del Consiglio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Augusta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto il ricorso appare fondato avuto riguardo alla violazione dei diritti di partecipazione attiva dei cittadini all’attività dell’amministrazione comunale;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare formulata con il ricorso introduttivo
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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